Nell'albo professionale vi è un registro tipico ove sono iscritti tali soggetti, così modo nonostante i enti ovvero i professori universitari di materie giuridiche; questi ultimi possono esercitare la testimonianza senza alcuna incompatibilità. Il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 - Per effettuazione della direttiva dell'Miscuglio Europea n. 98/5/CE - https://avvocatopenalistaromano.com/studio-legale-penale-roma.html?index_php??start=2800&limit=100&start=700