Sulle facoltà del praticante, l'art. 41, comma 12 della norma n. 247/2012 è intervenuta sull'argomento: «Nel epoca che trattazione del tirocinio proveniente da praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel ampiezza dei praticanti, purché Con godimento del diploma nato da laurea Con giurisprudenza, può esercitare attività professionale Con sostituzione dell'avvocato https://avvocatopenalistaromano.com/studio-legale-penale-roma.html?index_php??start=1700&limit=100&start=3400